Art. 31.
(Registro).

      1. Il registro contiene:

          a) i dati identificativi dell'associazione;

          b) lo statuto e il codice etico;

          c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della giustizia, sono disciplinate ai sensi del regolamento di cui al

 

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l'articolo 35, le modalità di iscrizione nel registro e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della giustizia.
      3. Presso il registro è istituto l'elenco delle associazioni di cui all'articolo 30, che è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 35.